Loading

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune importanti novità per un’ampia platea di lavoratori a lungo penalizzati nell’accesso alla pensione.

E’ stata infatti introdotta una norma che tutela decine di migliaia di persone assunte con contratto part-time ciclico o verticali.

Questo risultato è il frutto di una battaglia che ho condotto in prima persona per più di tre anniall’opposizioneal Governo e poi nuovamente in Parlamento in maggioranza.

A seguire vengono riportate le informazioni utili per conoscere a chi si applica e cosa fare anche dopo la pubblicazione delle indicazioni operative fornite da Inps.

Part-time verticali o ciclici: cosa sono?

I part-time verticali o ciclici sono contratti di lavoro a tempo parziale previsti per attività che in determinati periodi della settimana, del mese o dell’anno devono essere ridotte o sospese.

Solo nel mondo scolastico vengono applicati a più di 100mila persone tra ausiliariaddetti alle pulizie, addetti alle mense e assistenti ad personam

Si applicano anche a molti lavoratori dell’industria dolciaria, del settore aeroportuale e di quello metalmeccanico, in particolare dei trasporti.

Cosa dice la nuova norma?

All’articolo 1, comma 350, della Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n.178) si legge:

“Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodiriconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa”.

La norma approvata dal Parlamento ha quindi confermato (modificandolo solo leggermente) la previsione dell’articolo 63 inserito dal Governo nel disegno di legge di bilancio. Che recitava così:

ART. 63
(Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuta utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

Come funziona la norma?

Fino al 1° gennaio 2021 i periodi di riduzione o sospensione dell’attività (per esempio a causa delle chiusure estive delle scuole e degli asili nido) non potevano essere considerati utili ai fini pensionistici.

Oggi non è più così, poiché i contributi versati per i periodi lavorati verranno “spalmati” su 52 settimane.

Facciamo un esempio. Prima della nuova norma un lavoratore part-time verticale con 20-24 ore settimanali si vedeva riconosciute per il calcolo della pensione solo 40 settimane. Dal 1° gennaio 2021 invece gli saranno riconosciute tutte le settimane dell’anno (52).

Grazie a questo intervento circa 25-30mila part-time ciclici hanno potuto raggiungere la pensione già a gennaio 2021.

Servono particolari requisiti?
Requisito fondamentale è il raggiungimento del contributo minimale Inps.
Cos'è il "minimale contributivo Inps"?
È la retribuzione che il datore di lavoro deve utilizzare come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

È stabilito dall’Inps e rappresenta una garanzia per il lavoratore.

Non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art.1, comma 1, decreto legislativo 9 ottobre 1989, n.338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n.389).

Sono un educatore: sono interessato?

Il part-time ciclico o verticale si applica a numerose tipologie di lavoratori della scuola, della ristorazione, dell’industria, del turismo.

Conoscere la mansione svolta non è sufficiente per sapere se effettivamente si è interessati dalla misura.

Occorre verificare, eventualmente con un esperto o con un CAF, la tipologia di contratto e il minimale contributivo.

La legge è già in vigore?

. La norma è in vigore dal 1° gennaio 2021, a seguito dell’approvazione definitiva delle Camere e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 30 dicembre 2020.

Vale in tutto il territorio nazionale?
Assolutamente sì.
La norma è retroattiva?

La norma vale per tutti coloro i quali hanno in corso un contratto attivato precedentemente al 1° gennaio 2021 e non hanno ancora raggiunto il pensionamento.

Ai contratti attivati successivamente al 1° gennaio 2021 si applica automaticamente.

La retroattività vale per tutti gli anni pregressi?

La norma non pone limiti alla retroattività.

Naturalmente non può valere per annualità precedenti all’entrata in vigore delle norme nazionali in materia di lavoro a tempo parziale (avvenuta con il decreto-legge n. 463 del 1983).

Cosa bisogna fare ora?

In caso di contratti di part-time ciclici o verticali terminati prima del 1° gennaio 2021 deve essere presentata apposita domanda per il riconoscimento della copertura contributiva.

I moduli per i lavoratori e per le imprese si trovano sul sito dell’Inps.

L’adeguamento è automatico per i contratti avviati dopo il 1° gennaio 2021.

Dove si presenta la domanda?

La richiesta deve essere inviata a Inps, eventualmente attraverso il supporto di un Caf.

E i ricorsi dell'Inps?

La nuova norma ha azzerato il rischio di contenziosi poiché fornisce una regola precisa anche ad Inps.

Lo stesso Istituto – che sotto la presidenza di Pasquale Tridico aveva già scelto di non opporsi alle sentenze in favore dei lavoratori a part-time ciclico o verticale, lasciando scadere i termini per l’impugnazione – ha fornito un contributo importante all’attuazione della norma attraverso la circolare n.74 pubblicata il 4 maggio 2021.

La stessa circolare ha precisato che i contenziosi avviati da chi ha i requisiti in regola verranno considerati come istanze di riconoscimento dei periodi di sospensione obbligata.