Dal 1° luglio si cambia marcia nel sostegno alle famiglie e alla genitorialità.
Per la prima volta in assoluto anche i genitori non dipendenti o disoccupati possono infatti fare richiesta di un contributo mensile per i figli a carico.
Si tratta del cosiddetto “assegno unico temporaneo” (AUT) che abbiamo introdotto ai primi di giugno affinché tutte le famiglie possano già contare, soprattutto in questo momento di difficoltà, su un aiuto economico prima del definitivo arrivo dell’assegno unico universale (previsto per il 2022).
Secondo l’ISTAT l’assegno unico temporaneo darà sostegno a più di 1,5 milioni di famiglie con figli minorenni. Senza contare che anche l’assegno per il nucleo familiare (ANF) destinato ai genitori dipendenti viene aumentato.
Ecco dunque tutti i dettagli della misura: i requisiti, le tempistiche e le indicazioni per farne richiesta.
Beneficiari
L’assegno unico temporaneo è riservato ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF).
L’assegno per il nucleo familiare è infatti destinato ai genitori con lavoro dipendente.
L’assegno unico temporaneo (AUT), introdotto l’8 giugno con il D.lgs. 79/2021, spetta invece a tutte le famiglie con minori che non percepiscono gli assegni familiari.
In questo modo, in vista della definitiva introduzione dell’assegno unico universale, viene assicurato un contributo anche ai genitori autonomi, professionisti o disoccupati.
Requisiti
Due sono i requisiti per ottenere l’assegno unico temporaneo per i figli minorenni a carico.
- CITTADINANZA: Il primo requisito è legato alla cittadinanza, alla residenza o al soggiorno del singolo richiedente.
- ISEE: Il secondo requisito è legato alla condizione economica di tutto il nucleo familiare, e cioè all’ISEE.
Figli a carico, in affido o in preadozione
L’assegno unico temporaneo verrà riconosciuto a chi ha figli minori a carico, ma anche adottati o in affido preadottivo.
Per “figlio minorenne a carico” si intende un figlio under 18 con reddito non superiore a 2.840,51 euro.
Requisito di cittadinanza
Può fare richiesta dell’assegno unico temporaneo chi ha:
- Cittadinanza italiana;
- Cittadinanza UE con diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente in Italia;
- Cittadinanza extra-UE con permesso per lungosoggiornanti o permesso per motivi di lavoro o ricerca di lavoro almeno semestrale.
Non basta avere la residenza italiana, perché per ottenere il contributo bisogna avere anche il domicilio in Italia.
La residenza dev’essere di almeno 2 anni, anche non consecutivi. In caso contrario bisognerà dimostrare di possedere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, oppure un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi.
Inoltre bisogna essere soggetti al pagamento dell’IRPEF in Italia.
Requisito economico
Oltre al numero dei figli, è l’ISEE a determinare l’ammontare dell’assegno unico temporaneo.
Bisogna precisare che si parla dell’”ISEE Minorenni”, cioè l’ISEE specifico per le prestazioni agevolate riservate ai minori.
Per fare domanda occorre disporre dell’”ISEE Minorenni” aggiornato.
Importi
Il contributo previsto è massimo per ISEE fino a 7 mila euro, e si riduce progressivamente per ISEE fino a 50 mila euro.
- 1 figlio minore: da 30,00 a 167,50 euro al mese
- 2 figli minori: da 60,00 a 335,99 euro al mese
- 3 figli minori: da 120,00 a 653,40 euro al mese
- 4 figli minori: da 160,00 a 871,29 euro al mese
- 5 figli minori: da 200,00 a 1.089,20 euro al mese
L’intero elenco degli importi è consultabile nel documento allegato al Decreto che ha introdotto la misura.
Maggiorazioni
E’ prevista una maggiorazione di 50 euro per ogni figlio minore a carico con disabilità.
Questa maggiorazione non dipende né dal numero dei componenti, né dall’ISEE.
Presentazione della domanda
L’assegno unico temporaneo può essere richiesto attraverso:
- Sito Inps: attraverso l’apposito portale web (con Pin rilasciato entro il 1° ottobre 2020) oppure con Spid2, Spid3, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- Contact Center: ai numeri 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile a pagamento).
- Caf e Patronati.
Tempistiche
Si può chiedere l’assegno unico temporaneo a partire dal 1° luglio e se la domanda viene presentata prima del 30 settembre si ha diritto agli arretrati dal 1° luglio.
Dopo il 30 settembre 2021 non si avrà più diritto agli arretrati e il contributo verrà erogato a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
Compatibilità
L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di Cittadinanza, con il bonus bebè, con il bonus mamma e con le detrazioni per i figli a carico.
E’ compatibile anche con i contributi economici alle famiglie erogati dalle Regioni e dai singoli Comuni.
Erogazione del contributo
L’assegno temporaneo potrà essere versato su un conto corrente bancario o, in assenza di questo, trasmesso con bonifico domiciliato.
Se il figlio o i figli minori sono assegnati ai genitori con affido condiviso, entrambi potranno ricevere una quota pari al 50% del contributo.
Ai titolari di RdC l’Inps verserà il corrispettivo d’ufficio direttamente sulla carta.
Aumento degli assegni familiari
Lo stesso Decreto con cui è stato introdotto l’assegno unico temporaneo fino al 31 dicembre ha previsto l’aumento dell’assegno per il nucleo familiare.
Ai nuclei con due figli minori a carico saranno riconosciuti 37,5 euro in più per ciascun figlio.
Ai nuclei con tre o più figli minori a carico saranno riconosciuti 55 euro in più per ciascun figlio.